17/10/2019 – Avv. Stefano Massimiliano Ghio
Corte Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 26029/19 del 15 ottobre. Il licenziamento comunicato, per giustificato motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, ad un lavoratore assunto con la legge 68/99 che non rispetti la c.d. «quota di riserva» ivi prevista, è annullabile con conseguente diritto del lavoratore alla reintegrazione nel proprio posto di lavoro.
La Corte di Cassazione affronta il tema della riserva dei posti in favore delle persone disabili. Quindi ricorda che la legge n. 68 del 1999 al suo articolo 1, comma 1, promuove l’inserimento e la integrazione lavorativa delle persone con diverse abilità con lo scopo di evitare che, in occasione di licenziamenti individuali o collettivi motivati da ragioni economiche, il datore di lavoro possa superare i limiti imposti alla presenza percentuale nella sua azienda di personale appartenente alle categorie protette, originariamente assunti in conformità ad un obbligo di legge.
Osserva la Corte che “..il divieto è in parte compensato dalla sospensione degli obblighi di assunzione per le aziende che usufruiscano dei benefici di integrazione salariale ovvero per la durata delle procedure di mobilità previste dalla L. n. 223 del 1991, così come disposto dalla L. n. 223 del 1991, art. 3, comma 5, sicché in caso di crisi l’impresa è esonerata dall’assumere nuovi invalidi, ma non può coinvolgere quelli già assunti in recessi connessi a ragioni di riduzione del personale, ove ciò venga ad incidere sulle quote di riserva….”.
Viene precisato altresi che vengono fatti salvi gli altri tipi di recesso imprenditoriale per i quali non trova applicazione la legge 68/99.
Sulla sanzione da applicarsi al licenziamento dichiarato illegittimo, la Corte ha ritenuto che, conformemente al suo precedente (Cass. n. 12911/2017), debba essere di tipo reintegratorio in quanto tale tipo di recesso deve ascriversi alla fattispecie astratta della “violazione dei criteri di scelta” che sussiste “allorquando i criteri di scelta siano, ad esempio, illegittimi, perché in violazione di legge, o illegittimamente applicati, perché attuati in difformità dalle previsioni legali o collettive“.