17 Gennaio 2019 – Avv. Stefania Corvaro
Il caso di cui si vuol discutere attiene al licenziamento per giusta causa subito da un dipendente privato in conseguenza alla pubblicazione di immagini e commenti offensivi sui social network, nella specie Facebook, rivolti alla società datrice.
La linea difensiva adottata dal lavoratore faceva leva sull’art. 8 L. 300/70 “c.d. statuto dei lavoratori” che sostanzialmente vieta al datore di lavoro di effettuare indagini sulla sfera privata.
La Corte di Cassazione, sulla scia dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale la condotta extralavorativa del dipendente può avere rilevanza disciplinare ove costituisca violazione delle obbligazioni gravanti sul lavoratore o, comunque, si rifletta negativamente sulla funzionalità del rapporto compromettendo le aspettative di un futuro corretto adempimento della prestazione, con Ordinanza del 12 novembre 2018 rigetta il ricorso confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa del dipendente.
Gli ermellini ritengono che la gravità del fatto risiede nell’elevata potenzialità di diffusione del materiale postato di raggiungere un indeterminato numero di utenti e nell’offesa diffamatoria. Il comportamento assunto dal dipendente viola non solo il dovere di fedeltà sancito dall’art. 2105 c.c., ma palesa un atteggiamento sleale del dipendente rispetto ai canoni di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c.., quindi deve ritenersi disciplinarmente rilevante il comportamento del lavoratore dipendente che, nel pubblicare un commento denigratorio nei confronti del proprio datore lede il decoro e l’immagine pubblica dell’azienda.
Peraltro, in un altro caso analogo a quello in esame, la Corte di Cassazione con sentenza n. 10280/2018, nel dichiarare la legittimità di un licenziamento aveva affermato che “<<la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca ‘facebook’ integra un’ipotesi di diffamazione, per la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, posto che il rapporto interpersonale, proprio per il mezzo utilizzato, assume un profilo allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione. Ciò comporta che la condotta di postare un commento su facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica, con la conseguenza che, se, come nella specie, lo stesso è offensivo nei riguardi di persone facilmente individuabili, la relativa condotta integra gli estremi della diffamazione e come tale correttamente il contegno è stato valutato in termini di giusta causa del recesso, in quanto idoneo a recidere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo.>>.