In tema di riscossione degli oneri condominiali non pagati, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, deve ritenersi irrilevante la pendenza di altro giudizio di revisione o modifica delle tabelle millesimali di cui all’art. 69 disp. att. c.c, così è affermato in una recentissima sentenza emessa dal Giudice di Pace di Macerata – Avv. Stefania Corvaro.
In tema di riscossione degli oneri condominiali non pagati, la delibera assembleare e i bilanci di approvazione costituiscono idonea prova del credito per chiedere ed ottenere la concessione del decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c..
L’eventuale opposizione a decreto ingiuntivo può avere ad oggetto solo la sussistenza del debito e la documentazione posta a supporto dell’ingiunzione. Pertanto, in caso di opposizione, non rileva la pendenza di un altro giudizio avente ad oggetto la revisione o la modifica delle tabelle millesimali di cui all’art. 69 disp. tt. c.c , in relazione alle quali viene determinato il credito per cui si agisce con il procedimento monitorio.
Tra l’altro, l’efficacia della sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali delle tabelle millesimali, in mancanza di specifica disposizione di legge contraria, decorre dal suo passaggio in giudicato e non ha efficacia retroattiva e non consente, pertanto, di ricalcolare la ripartizione delle spese pregresse tra i condomini, ai quali va riconosciuta la possibilità di esperire l’azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. (Corte Cass. 24.02.2017, n. 4844; Tribunale di Bari, 20.02.2014, n. 914; Corte di Cassazione 10.03.2011, n. 5690).
Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Macerata in una recentissima sentenza, in cui ha rigettato la domanda di opposizione proposta dal condomino e, per l’effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo emesso ai danni di quest’ultimo ed in favore del Condominio-creditore.