La disciplina prevista dall’art. 7 ter e dall’art. 6 ter del D.L. 103/2010 – Avv. Stefano Massimiliano Ghio
L’art. 7 ter del D.L. 103/2010, come convertito con Legge 127/2010, recita “Il vettore di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore”.
Tale norma attribuisce il diritto dell’azione diretta al vettore “che ha svolto un servizio di trasporto” al fine di garantire il credito al soggetto che ha svolto la sua attività.
La norma sembra chiara.
In vero emerge una opinione secondo la quale l’azione diretta possa essere esercitata da tutti coloro che hanno partecipato alla filiera del trasporto e quindi anche in favore di coloro che hanno commissionato in sub trasporto.
Si ritiene che tale interpretazione non tenga conto della volontà del legislatore infatti l’art. 7 ter citato prevede la possibilità dell’azione diretta solo per coloro che hanno svolto il servizio di trasporto. Tale interpretazione più restrittiva trova conferma nei documenti istruttori rinvenibili tra gli atti della Camera (dossier di documentazione della Camera dei Deputati redatto dal servizio studi parlamentari del 28/07/2010). A pag. 4 del citato dossier viene specificato che “la lettera e), nell’ipotesi di sub-contratto, concede azione diretta per il pagamento del corrispettivo al vettore finale, che ha effettuato il trasporto, nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto stesso …”.
È evidente che la legge intende tutelare il contraente più debole della filiera cioè colui che ha effettuato il trasporto fisico della merce.
In giurisprudenza si può citare il Tribunale di Brescia il quale con sentenza del 18/04/2018 conferma la siffatta interpretazione. “L’attribuzione dell’azione di diretta e la conformazione di un vincolo solidale sono forme di garanzia del credito del soggetto che ha effettivamente eseguito il trasporto. La solidarietà passiva introdotta dal legislatore può assumere, a seconda dei casi, una connotazione diversa da quella ordinaria, di cui all’art. 1292 c.c., atteso che il subvettore, in caso di plurimi incarichi riferibili a monte a mittenti o vettori diversi, potrà pretendere il pagamento nei confronti di questi ultimi nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, anziché agire per l’intero credito maturato nel rapporto con il debitore principale (subcommittente).”.
Per altro la stessa Corte Costituzionale, con Ordinanza 204 del 24/09/2020, incidenter tantum, ha avuto modo di affermare che l’art. 7-ter del D.Lgs. n. 286 del 2005 ha introdotto “l’azione diretta del vettore che ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto”.
Da ultimo si discute se l’azione diretta possa essere esercitabile dall’ultimo vettore anche nel caso in cui il sub-vettore, a sua volta, affidi ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. La controversia sorge in ragione della nullità con la quale tali tipi di contratto vengono sanzionati dall’art. 6 ter e dalla salvaguardia del medesimo articolo di legge del diritto dell’ultimo vettore di richiedere il pagamento del corrispettivo.
Ebbene se si può discutere sul diritto del vettore che ha effettuato il trasporto all’azione diretta nei confronti di ciascun partecipante alla filiera del trasporto, diritto che escluderei in ragione di una interpretazione sistematica della norma, si dovrà escludere tale possibilità al subvettore che ha stipulato a sua volta un contratto di trasporto nullo con altro sub vettore.