Il diritto alla salute un diritto soggettivo perfetto di ogni cittadino – Avv. Stefano Massimiliano Ghio
Facciamo un po’ di chiarezza sul tema della limitazione dei diritti individuali che alcuni prendono ad esempio per annunciare il compiuto colpo di stato
(l’utilizzo di questi termini è evidentemente figlio della necessità di essere letti e di esistere nel complesso mondo della comunicazione).
Il diritto alla salute si deve ritenere patrimonio della collettività. Questo trae origine dall’art. 32 della Costituzione il quale recita “ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività…”.
Evidentemente ci sono altri diritti fondamentali riconosciuti dalla nostra costituzione. La libertà di circolazione (art. 16), la libertà di riunione (art. 17), il diritto all’insegnamento (art. 33), ma il diritto alla salute prevale rispetto agli altri per espressa previsione della Costituzione. Si pensi al citato art. 16 che fa salva la restrizione del diritto alla libera circolazione per “motivi di sanità o di sicurezza” ; o ancora l’art. 17 che nel caso del diritto alla libera riunione prevede la possibilità del divieto “per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”.
Quindi si può ben dire che con l’art. 32 si è previsto un diritto soggettivo perfetto di ogni cittadino, con conseguente limite a quelle attività (pubbliche e private) che ne pongono in pericolo l’esistenza e la solidità.
Il presupposto della esigenza di bilanciamento con la prevalenza al diritto della salute passa attraverso la oggettivazione data da una dichiarazione di stato di emergenza che nel nostro Paese è avvenuto con atto del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020. Tale ha poi consentito la decretazione di urgenza. Certo permettere al Governo la dichiarazione di uno stato di emergenza potrebbe costituire un vulnus del sistema talché un abuso di tale strumento renderebbe vano qualsiasi diverso bilanciamento dei diritti costituzionalmente garantiti. Ma per evitare speculazioni inutili e dannose calando la norma al caso specifico chi può affermare che il COVID 19 non abbia creato un pericolo attuale e concreto alla salute pubblica ed individuale? Invero con la dichiarazione di pandemia dell’Organizzazione Mondiale della Sanità non vi possono essere dubbi sotto un profilo formale, ma sarebbero comunque sufficienti i numeri dei contagiati e dei deceduti a rendere vana ogni speculazione strumentale.
Prima si pensi a vivere, poi a filosofare.