Avvocato Stefano Massimiliano Ghio
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 33134 del 04/07/2022, giudicando sulla giustificazione tardiva dell’assenza per malattia mediante produzione di un certificato medico in sede di procedimento disciplinare (prodotto con le giustificazioni), ha affermato il principio di diritto secondo il quale non tutte le tardive giustificazioni comportano la conseguenza del licenziamento disciplinare.
Infatti ove il lavoratore non rispetti i termini previsti dal CCNL e quindi produca il certificato medico tardivamente, l’assenza ben potrà essere giustificata “e la condotta del lavoratore potrà essere valutata disciplinarmente in tale contesto e, in ragione della sua maggiore o minore incidenza sull’organizzazione potrà dar luogo all’irrogazione di un multa o, in casi più gravi, alla sospensione del lavoratore, la sanzione conservativa la più grave che può essere irrogata”.
Per l’applicazione della sanzione espulsiva quindi non è sufficiente l’assenza non giustificata nei termini previsti da un CCNL ma occorre dimostrare la sussistenza dei gravi disagi organizzativi prodotti al datore di lavoro e le conseguenti modifiche nel programma di lavoro già predisposto. In altri termini occorre la sussistenza di elementi di grave inadempienza e colpa del prestatore di lavoro, immediatamente e direttamente incidenti sull’elemento della fiducia.