I CARICHI DI FAMIGLIA NEL LICENZIAMENTO COLLETTIVO – Avv. Stefano Massimiliano Ghio
Le aziende che occupano più di 15 dipendenti per procedere alla riduzione del personale in numero superiore a 4 unità debbono seguire la procedura dei licenziamenti collettivi prevista dalla legge 223/1991.
Sulla scelta dei lavoratori da licenziare l’art. 5 c. 1 e 2 della legge 223/91 impone l’applicazione dei criteri c.d. legali, oltre a quelli convenzionali ove previsti dall’eventuale accordo sindacale, tra i quali si annoverano le esigenze tecniche produttive, i carichi di famiglia e l’anzianità di servizio.
Ai fini di una oggettiva comparazione delle posizioni, e quindi per non incorrere nella illegittimità dei licenziamenti, è necessario assegnare un punteggio ad ogni criterio di valutazione e quindi redigere una graduatoria dei lavoratori attivi.
La Corte di Cassazione con la sentenza 10996 del 26 aprile 2021 ha focalizzato la sua attenzione ai carichi di famiglia. Questa è tornata a ribadire la necessità di una interpretazione elastica di tale criterio. In particolare afferma che si debba avere riguardo alla situazione economica effettiva dei singoli lavoratori, non potendo il datore di lavoro limitarsi alla verifica della documentazione fiscale del lavoratore disponibile.
In effetti tra i criteri legali di scelta del lavoratore da licenziare, nel contesto dei licenziamenti collettivi, i carichi di famiglia hanno un carattere marcatamente sociale. Il legislatore introducendoli ha inteso preoccuparsi di garantire la posizione dei prestatori di lavoro appartenenti a quelle fasce c.d. deboli a cui il nostro ordinamento fornisce una tutela specifica e rafforzata.
La citata pronuncia della Cassazione quindi si allinea con la diffusa opinione giurisprudenziale secondo la quale è onere del datore di lavoro effettuare un accertamento effettivo della situazione famigliare dei singoli lavoratori che non può limitarsi alla semplice verifica del numero di persone a carico del lavoratore come risulta dalla fruizione degli assegni di familiari.