Avv. Stefano Massimiliano Ghio
L’Ufficio stampa della Corte costituzionale fa sapere che in data 24 febbraio è stata esaminata la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
In particolare la Corte ha analizzato la modifica apportata dalla cosiddetta legge Fornero (n. 92 del 2012) con la quale si prevedeva la facoltà e non il dovere del giudice di reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato in mancanza di giustificato motivo oggettivo.
La questione è stata dichiarata fondata con riferimento all’articolo 3 della Costituzione. E’ stato ritenuto irragionevole – in caso di insussistenza del fatto – la disparità di trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa. In quest’ultima ipotesi era previsto l’obbligo della reintegra mentre nell’altra era lasciata alla discrezionalità del giudice la scelta tra la stessa reintegra e la corresponsione di un’indennità.
Il Tribunale di Ravenna aveva sollevato la questione ritenendo che che a parità di accertata illegittimità del licenziamento (insussistenza del fatto) c’è un regime di tutela oggettivamente difforme in caso di licenziamento per giusta causa (cui si applica necessariamente la tutela reale attenuata) e di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. In quest’ultima ipotesi, infatti, la tutela reintegratoria può trovare applicazione solo a discrezione del giudice (che può e non deve), peraltro nel silenzio della norma circa i criteri in base ai quali esercitare tale discrezionalità.