Quando si possono rassegnare le dimissioni per giusta causa – Avv. Stefano Massimiliano Ghio
Le dimissioni per giusta causa di un lavoratore ricorrono in presenza di un inadempimento datoriale talmente grave da non consentire la prosecuzione del lavoro durante il periodo di preavviso.
In genere viene ritenuta sussistente una giusta causa nelle dimissioni quando non sono state pagate le retribuzioni (Tribunale Forlì Sez. lavoro Sent., 24/04/2019), quando non vengono versati i contributi (Corte di Cassazione n. 1339/1983), per mobbing, vessazioni ed ingiurie in genere e le modificazioni particolarmente peggiorative delle mansioni, al di fuori dei casi di demansionamento consentiti dalla legge (Corte d’Appello Potenza Sez. lavoro, 16/10/2007).
Quanto non viene mai ricordato è che le dimissioni per giusta causa debbono essere anche tempestive. Infatti il requisito della immediatezza della reazione del lavoratore condiziona la stessa validità delle dimissioni. La Cassazione con la sentenza n. 6437 del 06/03/2020 affronta la questione ribadendo due principi.
Il primo riguarda l’inadempienza del datore di lavoro che non può identificarsi nel mancato pagamento della retribuzione quando questo è limitato nel tempo (nel caso di specie 15 giorni e la tredicesima) con ciò facendo rifermento al principio della “ragionevolezza”..
Il secondo riguarda la immediatezza delle dimissioni che condiziona la loro validità e tempestività. Nel caso preso in esame, la Corte escludeva la configurabilità di una immediatezza nella reazione del lavoratore quando il mancato pagamento era coinciso temporalmente con la richiesta di concordato della società e dell’avvenuta elargizione degli ammortizzatori sociali in favore del lavoratore.
Per altro il presupposto della immediatezza era già stato analizzato dalla Cassazione nell’Ordinanza del 11/12/2018, n. 31999. I giudici avevano affermato che il principio dell’immediatezza, che condiziona la validità e tempestività delle dimissioni del lavoratore per giusta causa, deve essere inteso in senso relativo e può essere, nei casi concreti, compatibile con un intervallo ragionevole di tempo, la cui valutazione è demandata al giudice di merito.
Attenzione quindi ai tempi di presentazione delle dimissioni per giusta causa.