PER L’ACCETTAZIONE TACITA DELL’EREDITA’ CONTA LA CONDOTTA COMPLESSIVA – Avv. Amedeo Mazzocconi
Perché possa ritenersi concretizzata un’accettazione tacita di eredità, si deve valutare il comportamento complessivo del presunto erede.
L’art. 476 del codice civile norma l’accettazione tacita d’eredità, stabilendo in via generale gli atti compiuti dal chiamato all’eredità, che possano avere una qualche rilevanza a tal fine; la rilevanza appunto di tali atti é un tema molto discusso, su cui si é pronunciata ancora recentemente la Cassazione, Sezione VI-2, con l’ordinanza n°1438 depositata il 22 gennaio 2020 .
Nella predetta ordinanza la Cassazione, nel confermare la pronuncia di appello, ed anche del giudice di primo grado, ha ritenuto idoneo il comportamento complessivo tenuto dal ricorrente, chiamato all’eredità, al quale si contestava la qualità di erede, e ciò da parte di un creditore della madre, che era poi deceduta. La Cassazione ha ritenuto utile, ai fini dell’acquisizione della qualifica di erede effettivo, e quindi ai fini dell’accettazione tacita dell’eredità, alcune attività poste in essere dal ricorrente, come la richiesta di esecuzione di una volturazione catastale di alcuni immobili caduti in successione.
Già da sola tale attività sarebbe stata idonea e sufficiente ai fini di un’accettazione tacita di eredità, a differenza magari della sola denuncia di successione, ritenuta un mero adempimento fiscale, come peraltro enunciato in varie sentenze precedenti (Cassazione 22317/2014; 10796/2009; 5226/2002; 7075/1999). In realtà il ricorrente aveva anche posseduto ed abitato un immobile in cui aveva anche abitato sua madre, provvedendo persino al pagamento degli oneri condominiali ad esso relativi.
Peraltro, relativamente al possesso del predetto immobile caduto in successione, la Cassazione ha ritenuto che esso avrebbe anche causato l’effetto di una accettazione presunta di eredità, secondo le previsioni dell’art. 485 del codice civile, anziché di una accettazione tacita, e ciò in assenza della redazione di un inventario dei beni relitti nel termine di tre mesi dall’apertura della successione (Cassazione sentenze 11018/2008; 16507/2006; 4845/2003).
In presenza dei predetti elementi la Cassazione ha ritenuto irrilevante il possesso pregresso, rispetto all’apertura della successione, eccepito dal ricorrente, al pari della circostanza che il ricorrente fosse stato destinatario di una diffida ad adempiere da parte del condominio, non ritenuti elementi validi ad escludere l’operatività del comportamento concludente ai fini dell’accettazione tacita.
Nella predetta pronuncia é stato valutato il comportamento concludente del chiamato all’eredità, al fine di stabilirne l’idoneità ad integrare un’accettazione tacita, anche in considerazione della natura e dell’importanza del comportamento stesso e dell’atto concreto di gestione.
In sostanza l’effetto dell’accettazione tacita dell’eredità non si é concretizzato soltanto per la richiesta della voltura catastale, ma anche in base ad una serie di attività e di comportamenti, presi in esame nell’ambito del giudizio, ritenendosi determinante una valutazione complessiva e specifica dell’operato del chiamato all’eredità.