19 Dicembre 2019 – Avv. Stefania Corvaro -Una contribuente conveniva in giudizio l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e l’INPS al fine di ottenere una l’annullamento dell’intimazione di pagamento di una cartella esattoriale ricevuta 18 anni prima
e non impugnata, per omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con l’avvertimento che, in caso di mancato pagamento nel termine di cinque giorni dalla notifica dell’atto, l’Agenzia delle Entrate e Riscossione avrebbe agito per il recupero coattivo del credito.
Con atto di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. il contribuente sollevava diversi motivi di impugnazione, tra cui l’intervenuta prescrizione quinquennale del credito sotteso all’ intimazione di pagamento, e la prescrizione del diritto dell’INPS a riscuotere contributi previdenziali risalenti ai primi anni degli anni 90, sulla scia di quanto affermato dalla Corte di Cassazione S.U. con la pronuncia n. 25790/09 in cui chiarisce che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative tributarie si prescrive entro il termine di 5 anni.
L’INPS, dal proprio canto, contestava l’impugnazione dell’intimazione di pagamento, negando che con essa si potessero far valere fatti estintivi anteriori alla formazione del ruolo, e alla notifica della cartella. In sostanza, l’istituto di previdenza sociale sosteneva che la pretesa contributiva sarebbe stata incontestabile perché la tardiva impugnazione dell’intimazione non avrebbe potuto, a parere dell’INPS, rimettere nei termini il ricorrente rispetto a preclusioni processuali ormai maturate.
Tuttavia, a nulla valevano le difese dell’istituto in quanto l’Agenzia delle Entrate e Riscossione riconosceva l’eclatante errore nell’aver notificato nel 2019 alla ricorrente l’intimazione al pagamento di una cartella risalente a 18 anni prima chiedendo il pagamento di crediti previdenziali relativi agli anni 90, posto che negli anni nessun atto interruttivo della prescrizione si era verificato.
Il Tribunale di Macerata, condannava l’Agenzia delle Entrate e Riscossione al pagamento delle spese in favore della ricorrente.