21 Novembre 2019 – Avv. Stefania Corvaro – L’alcoltest effettuato a distanza di diverse ore dal rilevamento del sinistro stradale non è attendibile.
Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Macerata in una recentissima sentenza pronunciata nel Novembre 2019, chiamato a pronunciarsi sul ricorso depositato da un automobilista per guida in stato di ebrezza, con l’aggravante di aver provocato un sinistro stradale.
Nel caso in esame, gli agenti accertatori effettuavano la misurazione alcolimetrica a distanza di oltre quattro ore dalla rilevazione del sinistro, quindi il lasso temporale non consentiva di appurare con assoluta certezza lo stato alcolemico del conducente al momento della conduzione del mezzo (in tal senso, Trib. Di Brescia, sentenza n. 173/2009; Corte di Appello di Milano sent. N. 594/2014).
Spiega il giudicante che l’accertamento doveva essere necessariamente effettuato nell’immediatezza del fatto contestato, quindi nel momento in cui il conducente era alla guida dell’autoveicolo, dovendosi dimostrare che gli effetti delle sostanze alcoliche erano effettivamente presenti nell’organismo del conducente mentre guidava.
La tempestività della rilevazione dello stato alcolico del conducente rispetto al momento dell’accertamento è fondamentale e non può essere effettuata a distanza di ore, compromettendo la certezza giuridica.
La decisione si pone sulla scia del ragionamento condotto dagli Ermellini, secondo cui il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolemico rende necessario verificare la presenza di altri elementi indiziari ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all’art. 186, comma secondo, lett. b) e c) del Codice della Strada, elementi che nel caso di specie non erano stati valutati.
Inoltre, nel verbale impugnato, gli agenti accertatori non riportavano alcunché circa l’omologazione e la taratura dell’apparecchio utilizzato, elementi imprescindibili per valutare la correttezza delle risultanze indicate dall’apparecchio elettronico (cfr. Cassazione ordinanza n. 1921/19).
Per le circostanze anzidette, il giudicante ha accolto il ricorso annullando la sanzione amministrativa comminata al conducente.