30 Maggio 2019 – Avv. Stefano Massimiliano Ghio
Una vera crociata giudiziaria in favore della mediazione obbligatoria e sulla sua reale efficacia deflattiva del contenzioso.
La Cassazione (Sez. III), con la sentenza n. 8473 del 27/03/2019, ha affermato che “..nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore. Nella detta comparizione obbligatoria, tuttavia, la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale….”. La sentenza prosegue affermando altresì che “…in materia di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre…”.
La Suprema Corte pone un freno al puro formalismo della procedura introducendo da un lato l’obbligo della presenza delle parti (salvo il rilascio di procura speciale in favore dell’avvocato) e dall’altro l’obbligo di procedere all’effettiva mediazione (fatta salva la indisponibilità di una sola delle parti). Questa, in particolare, identifica nella effettività e nella concretezza il presupposto di una valida mediazione avendo questa il precipuo scopo di consentire ai contendenti di ottenere dei reali vantaggi a compensazione della dilatazione dei tempi del giudizio. Senza tale effettività non si adempie alla condizione di procedibilità prevista dal D.lgs 28/2010.
In tal senso agli avvocati viene chiesto uno sforzo maggiore per dare effettivo valore deflattivo all’istituto. Uno sforzo che potremmo definire culturale orientato verso gli effettivi interessi del cliente che non sono solo quelli di ottenere la ragione in un processo giudiziario ma anche semplicemente di dirimere conflitti nel miglior modo possibile con tempi e costi ragionevoli.