02 Maggio 2019 – Avv. Stefania Corvaro
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 5974/2019 ribadisce un principio ormai consolidato in materia di separazione e divorzio. Nella pronuncia gli Ermellini affermano che la convivenza more uxorio instaurata dall’ex coniuge, beneficiario dell’assegno divorzile, conduce alla cessazione dell’obbligo all’esborso.
Precedentemente, la Corte d’Appello, ritenevano non rilevante la circostanza che il coniuge beneficiario dell’assegno avesse instaurato con il nuovo partner una nuova famiglia, seppur di fatto, occorrendo la prova, a carico dell’ex coniuge onerato, che il nuovo rapporto di convivenza determini un miglioramento delle condizioni economiche dell’avente diritto all’assegno.
La Corte di Cassazione, nella sostanza ribadisce che l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicchè il relativo diritto non entra in stato di quiescenza ma resta definitivamente escluso.
Precisa il Collegio, la formazione di una famiglia di fatto, costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo, è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo.
Il fatto sopravvenuto della nuova convivenza instaurata giustifica la revisione dell’assegno divorzile.