25 Gennaio 2019 – Avv. Stefania Corvaro
Il caso di cui si vuol parlare è stato oggetto di una recentissima pronuncia emessa della Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con ordinanza del 17 gennaio 2019, n. 1184, con la quale i giudici della Suprema Corte hanno chiarito un aspetto legato alla violazione dell’art. 126- bis Codice della Strada che comporta l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente.
Nella questione esaminata dalla Suprema Corte di Cassazione, il Giudice di Pace aveva dichiarato improcedibile – per carenza di legittimazione attiva – l’opposizione avverso l’ordinanza- ingiunzione promossa dal conducente al momento della presunta violazione al codice della strada che comportava l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente, non essendo il proprietario del veicolo.
La sentenza di primo grado veniva confermata in sede di appello dal Tribunale che rigettava il gravame proposto, osservando che il conducente del veicolo, poiché non era destinatario diretto della sanzione, non era legittimato a proporre opposizione avverso la sanzione amministrativa comminata nei confronti del solo proprietario del veicolo, in quanto la legittimazione deriva dall’interesse giuridico alla rimozione del provvedimento di cui la parte è destinataria e non dall’interesse di fatto che il soggetto può avere alla rimozione del provvedimento, come quello di sottrarsi all’esercizio dell’eventuale azione di regresso. Pertanto, il conducente, rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio, depositava ricorso per Cassazione.
La Corte di Cassazione, con la menzionata ordinanza n. 1184/2019, ha accolto le motivazioni esposte nel ricorso dal conducente , sostenendo che “ in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del Codice della Strada che, ai sensi dell’art. 126-bis, comportino la previsione dell’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, il destinatario del preannuncio di detta decurtazione – di cui deve essere necessariamente fatta menzione nel verbale di accertamento – ha interesse e può quindi proporre opposizione dinanzi al Giudice di pace, ai sensi dell’art. 204-bis dello stesso codice, onde far valere anche vizi afferenti alla detta sanzione amministrativa accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”.