La Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema della legittimità dell’utilizzo delle registrazioni fonografiche da parte di un lavoratore per scopo difensivo (CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 maggio 2018, n. 11322)
Trattando del caso di un licenziamento disciplinare fondato sulla presunta violazione del diritto alla privacy perpetrata da un dipendente il quale “.. in sede di giustificazioni orali in merito ad altra precedente contestazione della società, consegnato una chiavetta USB contenente registrazioni di conversazioni effettuate in orario di lavoro e sul posto di lavoro coinvolgenti altri dipendenti, ad insaputa degli stessi e nell’aver il medesimo provveduto ad ulteriori registrazioni anche video come riportato in sede di segnalazione da parte di colleghi di lavoro che avevano riferito di aver visto il C. continuamente scattare foto, girare video, registrare conversazioni sul posto di lavoro senza alcuna autorizzazione da parte loro, il tutto in violazione della legge sulla privacy e con la recidiva rispetto ad altre precedenti contestazioni..”
La Suprema Corte richiamando i suoi precedenti ha sottolineato che “la rigida previsione del consenso del titolare dei dati personali subisca “deroghe ed eccezioni quando si tratti di far valere in giudizio il diritto di difesa, le cui modalità di attuazione risultano disciplinate dal codice di rito” (Cass., Sez. U., 8 febbraio 2011, n. 3034). Ciò sulla scorta dell’imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall’altra e pertanto di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio….”
La Corte chiariva altresì che nel caso in cui vi sia la necessità di far valere o difendere un proprio diritto può trovare applicazione l’art. 24 del d.lgs. n. 196/2003 e la sua ipotesi derogatoria (il precedente citato, Cass. 20 settembre 2013, n. 21612) con “ .. l’unica condizione richiesta è che i dati medesimi siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento”.
Per altro il diritto di difesa non va considerato limitato alla pura e semplice sede processuale, estendendosi a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata mediante citazione o ricorso.
Avv. Stefano Massimiliano Ghio